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Accordo di rete tra gli istituti scolastici dell’erbese

Pubblicato da 16 febbraio 2009Nessun commento presente

PREMESSO CHE

  • l’art. 7 del DPR 8 marzo 1999 n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche autonome di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
  • hanno interesse a costituire una rete che abbraccia un territorio, caratterizzato da una zona prevalentemente montuosa, piuttosto esteso in Provincia di Como;
  • le istituzioni scolastiche sopraddette hanno maturato una pluriennale esperienza di collaborazione e da ciò derivano le seguenti caratteristiche della rete:
    • necessità di strumenti di governo di realtà complesse e, come nel caso degli utenti immigrati difficilmente prevedibili per i flussi delle presenze e per tipologie di età, lingua , cultura , progetto di vita e inserimento individuale e dei nuclei familiari;
    • il sostegno con strumenti adeguati all’autonomia in primo luogo scolastica e  all’intero sistema delle autonomie locali  e del territorio favorendo l’accessibilità e l’organizzazione dei servizi presenti nel territorio;
    • necessità e opportunità di mettere in  comunicazione, valorizzandole, le diverse esperienze, producendo l’integrazione delle risorse umane, professionali di strumenti e conoscenze;
    • necessità di sperimentare  accordi condivisi con enti e associazioni;
    • avere accesso  a finanziamenti pubblici e privati.

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1. È costituita la “Rete di scuole dell’Erbese”, che comprende le istituzioni scolastiche autonome inserite nell’ambito quinto della Provincia di Como.
1. La premessa e l’allegato modello di delibera costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
accordo.
1. Per istituzioni scolastiche aderenti si intendono le istituzioni scolastiche che sottoscrivono il presente
accordo e quelle che successivamente vi aderiranno;
2. Per istituzioni scolastiche coinvolte si intendono quelle istituzioni scolastiche aderenti che siano coinvolte ad attività oggetto di progetti attuativi del presente accordo.
1. La collaborazione è finalizzata:
• alla migliore realizzazione della funzione della
scuola come centro di educazione e istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio;
Art 1 – ACCORDO DI RETE
Art 2 – NORMA DI RINVIO
Art 3 – DEFINIZIONI
Art 4 – FINALITA’

1. Il presente accordo ha per oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche che vi aderiscono per la progettazione e la realizzazione, anche mediante istituzione di laboratori, di:
a. attività didattiche;
b. ricerca sperimentazione e sviluppo;
c. formazione e aggiornamento per il personale delle istituzioni scolastiche aderenti;
d. amministrazione e contabilità;
e. acquisto di beni e servizi;
f. organizzazione;
g. altre attività coerenti con le finalità istituzionali;
h. ogni attività strumentale alle precedenti.
1. Il presente accordo, di durata triennale, scadrà al termine dell’anno scolastico 2010/2011.
• al completamento dell’iter formativo degli alunni;
• a una comunicazione più intensa e proficua fra le istituzioni scolastiche, anche attraverso studi e ricerche;
• alla integrazione degli interventi formativi in collaborazione con altri soggetti, istituzionali e non,
pubblici o privati;
al reperimento di risorse  (umane, finanziarie e strutturali) e alla loro migliore utilizzazione.
Art 5 – OGGETTO
Art 6- DURATA

1. Le istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo individuano in concreto e di volta in volta le attività oggetto della reciproca collaborazione fra quelle indicate nel precedente articolo 5, secondo i criteri di territorialità, di ordine di scuole o di coinvolgimento in progetti comuni.
2. La collaborazione su progetti specifici potrà interessare anche gruppi limitati di istituzioni scolastiche aderenti al presente accordo di rete.
3. I progetti dovranno essere predisposti, per la parte amministrativo contabile anche dai direttori dei servizi amministrativi delle scuole coinvolte.
4. In ogni progetto devono essere individuate l’istituzione scolastica capofila, le attività da porre in essere e le attività a cui le stesse si indirizzano.
5. I progetti, di cui al presente articolo, devono essere approvati dalla Conferenza dei Dirigenti scolastici, di cui all’art. 8, nonché, ove siano state coinvolte materie rientranti nell’ambito di competenza degli organi collegiali (Collegio dei docenti, Consiglio di Circolo/Istituto) delle singole istituzioni scolastiche, anche dai competenti organidelle istituzioni scolastiche aderenti o coinvolte dalle attività oggetto del progetto; l’approvazione degli organi collegiali delle singole istituzioni si intende già acquisita qualora i progetti siano compresi nel piano dell’offerta formativa.
Art 7- PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE
ATTIVITA’

1. La conferenza dei dirigenti scolastici opera come conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
2. La conferenza di servizio, dei Dirigenti scolastici della Rete dell’Erbese, ha funzione di organo tecnico attuativo.
3. La conferenza di servizio si riunisce periodicamente, secondo un calendario annuale definito nel corso del primo incontro, per la realizzazione delle attività di cui ai precedenti art. 6 e 7, con il compito di:
a. individuare il Dirigente scolastico incaricato annualmente del coordinamento generale dell’attività delle Rete e della convocazione della conferenza dei dirigenti scolastici;
b. determinare l’ammontare di un fondo spese annuale per il generale funzionamento amministrativo della Rete e alla ripartizione dello stesso fra le istituzioni scolastiche aderenti, individuando l’istituzione scolastica cui affidare annualmente la gestione amministrativo-contabile dello stesso e la necessaria attività di segreteria, secondo un criterio di rotazione;
c. progettare le attività che coinvolgano tutte le scuole aderenti al presente accordo;
d. affrontare le problematiche di comune interesse;
e. produrre la documentazione delle attività svolte
dalla rete anche nelle sue articolazioni;
f. adottare ogni determinazione rientrante nell’auto

Art 8- ORGANO TECNICO ATTUATIVO

noma competenza di gestione del dirigente scola-
stico per l’attuazione dei progetti di cui all’art. 7;
g. adottare ogni determinazione, previa acquisizione
delle deliberazioni degli organi collegiali competenti
ove necessaria e non già espressa nel piano dell’offerta formativa;
h. analizzare, al fine dell’accoglienza o meno, proposte di adesione alla rete.
4. Alla  conferenza di servizio possono essere invitati anche i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), quando siano trattate materie che rientrano nel loro ambito di competenza;
5. Le determinazioni in materia di attività oggetto dei progetti di cui all’art. 7 sono adottate a maggioranza dei dirigenti scolastici le cui istituzioni scolastiche sono coinvolte dai progetti stessi;
6. Le determinazioni in materia di ammissione all’accordo sono adottate a maggioranza dai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche aderenti.
1. La rete di scuole aderenti può articolarsi in gruppi di lavoro finalizzati alla elaborazione di tematiche comuni, gruppi di lavoro dei dirigenti scolastici organizzati su base territoriale, o per ordine di scuola o per progetti.
Art 9- ARTICOLAZIONE E MODALITA’ DI LAVORO

1. Nell’articolazione dei progetti di cui all’art. 7, nell’ambito dell’individuazione delle risorse finanziarie e nella ripartizione delle stesse fra le istituzioni scolastiche coinvolte, deve essere specificata l’istituzione scolastica incaricata della gestione delle attività amministrative e contabili.
2. L’istituzione scolastica così incaricata acquisisce al proprio bilancio il finanziamento destinato all’attuazione del progetto, quale entrata finalizzata allo stesso.
3. La gestione amministrativo contabile avverrà nelle forme e nelle modalità previste dal D.I. n. 44 del
1 febbraio 2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. L’istituzione scolastica incaricata porrà in essere attraverso i propri uffici tutte le attività istruttorie necessarie, ivi comprese quelle afferenti ai procedimenti per la scelta del contraente.
5. Le attività di gestione amministrativa di tipo deliberativo vengono adottate secondo le modalità richiamate dall’art. 8 lettere f e g.
6. Allo stesso modo è amministrato il fondo spese annuale per il generale funzionamento amministrativo della “rete” da parte dell’istituzione scolastica a ciò incaricata.
Art 10- FINANZIAMENTO E GESTIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE

1. I progetti di cui all’art 7, nell’individuazione delle risorse professionali interne, specificano la distribuzione delle attività tecnico professionali e amministrative tra il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche coinvolte.
2. Laddove la contrattazione collettiva lo preveda e nel rispetto dei limiti di tali previsioni, i progetti di cui all’art. 7, possono prevedere lo scambio di docenti tra le istituzioni scolastiche coinvolte nei progetti stessi.
3. Lo scambio ha durata strettamente limitata alla realizzazione del progetto.
4. In difetto di specifiche disposizione di contrattazione collettiva, è ammesso, ove occorra, il ricorso alle collaborazioni plurime di cui all’art. 35 del CCNL /2007.
1. La richiesta di adesione al presente accordo va proposta con dichiarazione del dirigente scolastico, previa conforme delibera del consiglio di Circolo/Istituto, alla conferenza dei dirigenti scolastici, presso la sede del dirigente incaricato del coordinamento, come previsto dall’art. 8, lettera ).
2. L’adesione ha effetto nel momento della formale sottoscrizione dell’accordo da parte dell’istituzione scolastica richiedente.
Art 11- UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Art 12- MODALITA’ DI ADESIONE

1. Le istituzioni scolastiche aderenti hanno facoltà di recesso dal presente accordo. Il recesso è esercitato tramite dichiarazione del dirigente scolastico, previa conforme delibera del Consiglio di Circolo/Istituto, alla conferenza dei dirigenti scolastici, presso la sede dell’istituzione scolastica di cui all’art. 8, punto 1 lettera b).
2. Se esercitato allorchè le attività progettate e deliberate ai sensi dell’art. 7 lettera d) sono ancora in corso, il recesso sarà efficace solo al completamento delle predette attività.
Art 13 – MODALITA’ DI ACCESSO

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